Nel capoluogo jonio ribadito un costante orientamento della Corte di Cassazione in materia
Una prima relazione medica aveva escluso che il lavoratore fosse deceduto per malattia professionale, ma invece poiché ex fumatore!
«È notorio che i tempi della giustizia italiana sono tra i più lunghi dell’Unione Europea, se non i più lunghi in assoluto, ma a Taranto, in questo caso, la Giustizia ha fatto rapidamente il suo corso garantendo il diritto di una “vedova dell’amianto” a percepire la rendita ai superstiti dopo 5 anni dalla sua richiesta».
Un soddisfatto Emidio Deandri, il tarantino presidente nazionale Anmil, commenta così l’importante sentenza del Tribunale di Taranto, Giudice del Lavoro Dott.ssa Giulia Viesti, con la quale è stato riconosciuto il diritto a percepire la rendita ai superstiti e l’assegno funerario alla vedova di BG, un ex dipendente Ilva deceduto nel dicembre 2007 per carcinoma polmonare da esposizione ad amianto.
Lui stesso dipendente dell’ex Ilva, dove ha subito un grave infortunio sul lavoro, Emidio Deandri ricorda che «il lavoratore BG aveva svolto la prestazione lavorativa in favore dell’Ilva sino al 29 febbraio del 1992 con qualifica di operaio e mansioni di gruista e carropontista nell’area convertitori e presso il reparto ACC 1».
La particolarità del caso risiede nel fatto che la vedova, assistita dall’Anmil Taranto a cui si è rivolta, in particolare dai legali Anmil Avvocati Maria Luigia Tritto e Aldo Tarricone, ha richiesto presso la competente sede Inail il pagamento delle prestazioni, riconosciute per legge in favore dei congiunti dei lavoratori che decedono per infortunio o malattia professionale, solo nel 2019, a distanza di ben 12 anni dal decesso del marito.
Con una ordinanza articolata emessa nel corso del giudizio, il Giudice Giulia Viesti, superando l’eccezione di prescrizione proposta dall’Inail, ha ribadito quello che ormai è un costante orientamento della Corte di Cassazione: il termine iniziale ai fini del decorso della prescrizione, non è la mera manifestazione della malattia professionale, ma il momento in cui l’esistenza della malattia ed i suoi caratteri di professionalità ed indennizzabilità siano conoscibili dal soggetto interessato.
«Ringrazio i legali Anmil Avvocati Maria Luigia Tritto e Aldo Tarricone – ha poi detto Emidio Deandri – che, con la professionalità e la competenza mostrata in più occasioni, hanno assistito la vedova del lavoratore BG in un percorso giudiziario che ha presentato non poche difficoltà, basti pensare che una prima relazione medica aveva escluso che il lavoratore fosse deceduto per malattia professionale, ma invece poiché ex fumatore…».
Solo a seguito del rinnovo delle indagini peritali, infatti, si è giunti ad un risultato favorevole alla vedova, riconoscendo il nesso tra la malattia professionale che ha portato al decesso e la sua attività lavorativa
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