lunedì 23 Dicembre, 2024 - 16:26:49

La legge Delrio cambia il consiglio comunale di Maruggio

elezioni 2014A pochi giorni delle elezioni amministrative il Governo Renzi cambia la legge elettorale e cambiano anche le regole in vista delle prossime elezioni amministrative a Maruggio.

Non sappiamo ancora se sarà un bene o è un male, soprattutto per i candidati sindaci, infatti da dieci candidati alla carica di consigliere comunale passano a docidi gli assessori non possono essere superiore a quattro.

Sintesi della elettorale che interessa  Maruggio

Per i Comuni con popolazione da 5.001 e fino a 15.000 abitanti (art. 71 del TUEL (D.Lgs. n. 267/2000) come modificato dall’art. 2.1 della legge n. 215/2012 (in tema di parità di accesso delle donne e deli uomini alle cariche elettive)

• è previsto che nelle liste dei candidati venga assicurata la rappresentanza di entrambi i sessi e nessuno di essi può essere rappresentato in misura superiore ai 2/3, con arrotondamento all’unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi; (art.2 della legge 215/2012)

• ciascun elettore può esprimere, nelle apposite righe stampate sotto il medesimo contrassegno, uno o due voti di preferenza, scrivendo il nome di non più di due candidati compresi nella lista collegata al candidato alla carica di sindaco prescelto. Nel caso di espressione di due preferenze esse devono riguardare candidati di sesso diverso della lista stessa, pena l’annullamento della seconda preferenza;

• per i comuni con popolazione da 5.001 e fino a 10.000 abitanti la lista elettorale collegata al candidato sindaco deve comprendere un numero di candidati non superiore al numero di consiglieri da eleggere e non inferiore ai ¾ (cifra arrotondata all’unità superiore in caso di decimali) e quindi da almeno 9 candidati e non più di 12.

Composizione Consiglio Comunale

Per i Comuni con popolazione da 3.001 e fino 10.000 abitanti il consiglio comunale è composto oltre che dal Sindaco da 12 consiglieri comunali;

Composizione Giunta Comunale

Parità di genere: il Decreto Legislativo 267/2000 e s.m.i. prevede che “gli statuti comunali … stabiliscono norme per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna … e per garantire la presenza di entrambi i sessi nelle giunte…(art. 6)”, “Il sindaco … nomina, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi, i componenti della giunta, tra cui un vicesindaco …, e ne(dà) comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alla elezione(art. 46.2)”; “Gli statuti, …, possono fissare il numero degli assessori ovvero il numero massimo degli stessi (art. 47.2)”. Il comma 137, del ddl “Delrio” ha previsto che “Nelle giunte dei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico”.

Per i Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti gli assessori nominati dal Sindaco possono essere anche  esterni al Consiglio comunale se previsto dallo Statuto (anche esterni al consiglio comunale se previsto dallo Statuto) nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40% con arrotondamento aritmetico.

POPOLAZIONE

N. CONSIGLIERI DA ELEGGERE E N. MASSIMO DEI CANDIDATI DI LISTA DETERMINATO PER LEGGE (OLTRE AL SINDACO)

NUMERO MINIMO DI CANDIDATI PER LISTA CON ARROTONDAMENTO

(OLTRE AL SINDACO) (1)

QUOTE DI GENERE DETERMINATE SUL NUMERO MASSIMO DEI CANDIDATI PER LISTA (2)

 

2/3              1/3

QUOTE DI GENERE DETERMINATE SUL NUMERO MINIMO DEI CANDIDATI PER LISTA(2)

 

2/3        1/3

NUMERO MASSIMO STABILITO PER LEGGE DI ASSESSORI

comuni con popolazione tra 5.001 e fino a 10.000 abitanti

12

9 (3/4 del n. max da eleggere)

8

4

6

3

4 (anche esterni al consiglio comunale se previsto dallo Statuto) nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40% con arrotondamento aritmetico

 

(1)    La popolazione è determinata in base ai risultati dell’ultimo censimento ufficiale

(2)    Nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, per il conteggio del numero minimo dei candidati le cifre decimali sono sempre arrotondate all’unità superiore mentre nei comuni sopra i 15.000 abitanti, ai sensi dell’art. 73, comma I, del D.Lgs. n. 267/2000, l’arrotondamento si effettua all’unità superiore in caso di cifra decimale superiore a 50 centesimi.

(3)    Nel conteggio delle quote di genere è arrotondata all’unità superiore soltanto la quota che presenti la cifra decimale superiore a 50 centesimi.

Fonte: Nota Anci

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