lunedì 02 Dicembre, 2024 - 16:38:36

Manduria. Il sindaco Gregorio Pecoraro emana l’ordinanza per la mascherina anche all’aperto

Foto di 은규 김 da Pixabay

“Obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie aeree all’aperto dal 7 dicembre 2021 al 9 gennaio 2022”

IL SINDACO

Viste le disposizioni in materia di contenimento del rischio di diffusione del Coronavirus (COVID 19), tra cui le numerose Ordinanze emesse nel corso degli anni 2020 e 2021 ed in particolare la Legge 16.9.2021 n. 126 che ha prorogato lo stato di emergenza nazionale al 31 Dicembre 2021, estendendo a tale data la possibilità di adottare provvedimenti di contenimento dell’emergenza sanitaria all’interno della cornice normativa fissata dal Decreto Legge 25.3.2020 n. 19 convertito nella Legge 22.5.2020 n. 35 con riferimento agli ambiti delle possibili misure emergenziali;

Considerato l’andamento della attuale fase epidemiologica da Covid 19 nella provincia di Taranto, anche al fine di evitare l’aumento dei contagi; Preso atto delle situazioni che si determinano in diverse zone della Città, sia in centro storico che in altre aree ove si registra la concentrazione di numerose persone, soprattutto di giovane età, che sostano in tali aree e nelle zone adiacenti agli esercizi pubblici;

Considerato che in occasione delle prossime Festività natalizie si registrerà un ulteriore incremento dell’afflusso di cittadini, provenienti anche dai centri limitrofi, interessati dalla presenza in questa Città di attività commerciali, di esercizi pubblici e di manifestazioni/eventi;

Ritenuto che è prevedibile, con tale aumento di persone in circolazione, attratte anche dagli eventi in programma, dalle attività commerciali e dai pubblici esercizi, che vi sia la concreta ed obiettiva impossibilità di garantire il distanziamento interpersonale; Atteso che allo scopo di prevenire ogni ulteriore evoluzione negativa della diffusione del Coronavirus nel territorio cittadino si rende necessario adottare ulteriori misure di prevenzione nel periodo delle Festività natalizie ed, in particolare, l’obbligo di indossare nei luoghi all’aperto i dispositivi di protezione delle vie respiratorie;

Considerato che nel rispetto del principio di proporzionalità è necessario attuare tutte le azioni per evitare situazioni di pericolo per la salute pubblica con l’adozione di un provvedimento di natura cautelare di carattere contingibile ed urgente, diretto a contrastare durante il periodo natalizio e festivo l’evoluzione della pandemia prescrivendo dei comportamenti sociali laddove non possa essere garantito il distanziamento interpersonale;

Considerato inoltre che il Ministro della Salute il 22 Giugno 2021 ha emanato la Ordinanza “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19 in “zona bianca” con cui dal 28 Giugno 2021 nelle “zone bianche” non c’è più l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie negli spazi all’aperto, fatta eccezione per le situazioni in cui non possa essere garantito distanziamento interpersonale o si configurino assembramenti o affollamenti, e che lo stesso Ministro con Ordinanza del 28 Ottobre 2021 ha reiterato fino al 31 Dicembre 2021 le misure di cui alla Ordinanza 22 Giugno 2021;

Visto il Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267 e s.m.i. ed in particolare gli Artt. 50 comma 5 e 54 comma 4; Vista la Legge 23.12.1978 n. 833; Vista la Ordinanza del Ministro della Salute del 22 Giugno 2021 reiterata in data 28 Ottobre 2021 ; Vista la Legge 16.9.2021 n. 126; Il presente documento è prodotto in originale informatico e sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005

ORDINA

per i motivi narrati in premessa e che si intendono integralmente riportati, a partire dal giorno 07.12.2021 e fino al 09.01.2022 l’obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie nei luoghi all’aperto nella parte del territorio comunale definita Centro Storico (ed in particolare Piazza Commestibili, Vico Commestibili, via dei Mercanti, vico Primo Imperiale, via Lacaita, via Gatti, via Imperiale), in Piazza Garibaldi e corso XX Settembre, nonché in prossimità di tutti i pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e durante qualunque evento organizzato sia dal Comune che da Privati;

l’obbligo suddetto nell’ambito del periodo sopra indicato avrà vigore tuti i giorni nella fascia oraria 18.00 – 24.00, prevedendo, inoltre, nelle giornate del 23, 24, 25, 26, 30 e 31 Dicembre, 1 e 6 Gennaio una estensione dell’obbligo dell’uso dei dispositivi di protezione individuale dalle ore 10.00 alle successive ore 02.00; l’obbligo di cui sopra non si applica ai bambini di età inferiore ai sei anni e per chi ha motivi di salute non compatibili con l’uso continuativo della mascherina;

ORDINA

altresì ai competenti Organi di vigilanza di effettuare i controlli e di applicare la presente Ordinanza;

INFORMA

che la inosservanza dell’obbligo dell’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di cui alla presente Ordinanza è punita con l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 400,00 ad euro 3.000,00, così come previsto dall’Art. 4 comma 1 del Decreto Legge 25.3.2020 n. 19 convertito in Legge 22.5.2020 n. 35; ai sensi dello stesso Art. 4 è ammesso entro 60 gg. dalla contestazione o notificazione della violazione il pagamento in misura ridotta pari ad 6. 400,00.

La presente Ordinanza è trasmessa per conoscenza c per quanto di competenza: • al Prefetto della Provincia di Taranto; • alla Questura di Taranto • al Commissariato di P.S. di Manduria; • al Comando Compagnia Carabinieri; • al Comando Guardia di Finanza; • Al Comando di Polizia Locale • al Direttore Generale ASL Taranto A norma dell’Art. 3 comma 4 Legge 7.8.1990 n. 241 si avverte che avverso la presente Ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere e per violazione di legge:

• mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia entro i termini previsti dall’Art. 29 Decreto Legislativo 2.7.2010 n. 104; • mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio on-line o dalla conoscenza del provvedimento.

Dalla residenza municipale Il SINDACO Dott. Gregorio Pecoraro

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