MARUGGIO – A distanza di 41 mesi, dall’esposto datato (03.03.2012) e nonostante il sopralluogo effettuato il 6.03.2012 dagli agenti del Corpo Forestale di Manduria, quintali di amianto abbandonato e sfibrato in un terreno della contrada “Cazzizzi” con le sue polveri di “asbesto” continuano ad inquinare il territorio. L’ambientalista Mimmo Carrieri torna a denunciare la presenza di eternit in zona “Cazzizzi” , affinché le autorità preposte provvedano alla bonifica dell’area. La bonifica e lo smaltimento dell’eternit ha costi decisamente elevati ma questi abbandoni sono pericolosi per la salute dei cittadin e soprattutto ai quei contadini intenti a coltivare i campi adiacenti. Liberarsene costa, sia in termini di trasporto che di gestione, per cui molto meglio, per alcuni “incivili”, abbandonarli in aree poco in viste o poco controllate.
Copia dell’esposto inviato in data 23/08/2015 dall’ambientalista Mimmo Carrieri al:
al Sindaco del Comune di Maruggio (TA), all’ Assessore all’Ambiente ed Ecologia del Comune di Maruggio (TA), al Comando di Polizia Municipale del Comune di Maruggio (TA) ed al Comando Stazione Carabinieri del Comune di Maruggio (TA)
L’esposto in oggetto, il sopralluogo del Corpo Forestale di Manduria (6 marzo 2012)
E le riprese RAI ( 30 gennaio 2012 mandate in onda nel TG2 del 31.03.12) non sono servite a far rimuovere quella “bomba ecologica” costituita da ammassi di quintali di amianto accatastati in un terreno agricolo coltivato ad uliveto e così, a distanza di 41 mesi ancora una volta mio malgrado mi vedo costretto a richiamare l’attenzione di questa amministrazione sulla discarica di eternit che nel tempo si è ulteriormente estesa. Quell’amianto rappresenta una fonte di pericolo soprattutto per i proprietari dei terreni agricoli confinanti e quindi, non si possono sottovalutare e minimizzare situazioni d’ordine sanitario e ambientale dalle quali potrebbero scaturire eventuali danni per la salute umana derivanti dall’inquinamento.
del suolo e dalla possibile inalazione delle fibre e polveri di asbesto che, a causa dello sfibramento delle lastre si depositano sul terreno e si liberano nell’aria.
Appare quindi evidente e indispensabile che il Signor Sindaco, anche nelle funzioni che le vengono riconosciute dal Dlgs. 18 agosto 2000, n. 257, nonché autorità sanitaria locale, adotti quei provvedimenti necessari a garantire l’igiene, la salute e l’ incolumità pubblica.
Nel richiamarmi all’art. 14 della L. 5 febbraio 1997 n. 22 voglio rammentare che la stessa fa obbligo al Sindaco ad intervenire senza ritardo (sono trascorsi vanamente 41 mesi) per la rimozione, l’avvio al recupero e/o lo smaltimento dei rifiuti INGIUNGENDO ai soggetti interessati, agli autori del deposito o dell’abbandono o dell’immissione in solido con ol proprietario o con i titolari dei diritti reali o personali di godimento sull’area impegnata, ai quali la violazione sia imputabile anche a titolo di colpa, se noti di provvedere alle relative operazioni entro un certo termine, decorso inutilmente il quale, procede in danno dei soggetti obbligati e al recupero delle somme anticipate.
E quindi mi chiedo e chiedo: dopo il mio ESPOSTO in oggetto e il sopralluogo del 6 marzo 2012 effettuato dagli agenti del Corpo forestale di Manduria da me accompagnati sul posto per la verifica dello stato dei luoghi…E’ STATA EMESSA L’ORDINANZA SINDACALE PER LA BONIFICA DEL SITO ALTAMENTE INQUINATO?
Ricordo inoltre che secondo quanto prescrive l’art. 14 D.Lgs.5 febbraio 1997 n. 22 (Corte di Appello di CZ 8 luglio 2004 n. 1144) Corte di Cassazione. 7 settembre 2005 (udienza 10,06.2005) Sentenza 33034: “risponde del reato di cui all’art. 328 c.p. il Sindaco che non dispone l’immediato intervento per la eliminazione dei rifiuti e per il ripristino dello stato
dei luoghi”.
Distinti saluti
Mimmo CARRIERI
Responsabile settore Ambiente ed Ecologia
Associazione CPA Sezione Prov.le di Sava (TA)
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