Le nuove scadenze sono in vigore dal 4 giugno e valgono in tutti gli Stati dell’Unione Europea, Italia compresa
E’ stato ufficialmente recepito dal’Italia il Regolamento dell’Unione Europea 698/2020, che ha uniformato in tutta l’UE la proroga delle scadenze a 7 mesi dei documenti relative alle abilitazioni alla guida (patenti, revisioni, CQC Carta di Qualificazione del Conducente e altri documenti – che ciascun Paese aveva adottato durante l’emergenza Covid-19.
Tale Regolamento comunitario era stato pubblicato il 27 maggio 2020 nella Gazzetta Ufficiale Europea numero 165: il 5 giugno il Ministero degli Interni Italiano ha quindi diramato la circolare 300/A/3977/20/115/28 che spiega alle Autorità di controllo come coordinare questi provvedimenti del Regolamento con le proroghe che il Governo italiano aveva già introdotto nell’emergenza Coronavirus.
SCADENZA PATENTI
La circolare prevede che per le patenti di guida, scadute o in scadenza tra il primo febbraio e il 31 agosto 2020, la validità viene prorogata di 7 mesi dalla data di scadenza indicata. In quel periodo, quindi, anche se sulla patente c’è formalmente una data scaduta, il titolare potrà circolare in tutta l’UE fino a 7 mesi dopo la data di scadenza. Questa disposizione risulta più favorevole rispetto alla norma introdotta in Italia dal decreto Cura-Italia di marzo, che invece prorogava fino al 31 agosto 2020 la validità delle patenti in scadenza dal 31 gennaio.
Attenzione invece per patenti di guida con scadenza 31 gennaio 2020: essendo questa data fuori dall’applicazione della normativa europea , i titolari potranno usufruire dell’estensione di validità prevista dalla normativa italiana (art. 104, comma 1 del DL 18/2020), quindi solo fino al 31 agosto 2020 e solo per la circolazione sul territorio italiano.
SCADENZA REVISIONI
Dal 4 giugno, inoltre, il nuovo regolamento UE proroga di 7 mesi anche revisioni scadute tra il 1 febbraio 2020 e il 31 agosto 2020 di tutti i veicoli a motore appartenenti alle categorie:
– M (automobili)
– N (veicoli commerciali),
– 03 (rimorchi con massa massima tra 3,5 e 10 tonn),
– 04 (rimorchi con massa massima superiore a 10 tonn)
– Ts (trattori stradali o motrici).
Questo significa che questi veicoli, immatricolati in un Paese dell’UE, il cui termine per sottoporli a revisione scada tra il 1 febbraio e il 31 agosto 2020 potranno circolare liberamente sul territorio dell’Unione Europea per ulteriori 7 mesi successivi alla scadenza della data prevista dalla legislazione nazionale del Paese di immatricolazione. La disciplina europea necessita però di essere coordinata con la norma nazionale (art. 92 comma 4 DL 18/2020) che autorizzava i veicoli da revisionare entro il 31 luglio 2020 a circolare fino al 31 ottobre 2020.
Pertanto, relativamente ai veicoli immatricolati in Italia, e relativamente ad ogni revisione annuale e periodica, ordinaria o straordinaria, da effettuare presso gli UMC (ufficio motorizzazione civile) o le officine autorizzate private, si dovranno applicare queste proroghe:
– Quelli con revisione scaduta prima di febbraio 2020, possono circolare solo territorio italiano fino al 31 ottobre 2020, senza aver fatto la revisione
– Quelli con revisione scaduta nel mese di febbraio 2020 (29 febbraio 2020), possono circolare solo territorio italiano fino al 31 ottobre 2020, e su altri paesi UE fino al 30 settembre 2020
– Quelli con revisione che scade tra il 31 marzo 2020 e il 31 agosto 2020, possono circolare in Italia e altri Paesi UE per i 7 mesi successivi alla scadenza.
– I veicoli appartenenti alle categorie L (ciclomotori, motocicli, tricicli e quadricicli), O1 (rimorchi con massa massima non superiore a 0,75 t) e O2 (rimorchi con massa massima tra 0,75 e 3,5 t) immatricolati in Italia, la cui revisione è scaduta o scadrà entro il 31 luglio 2020 sono esclusi dall’applicazione del regolamento europeo, pertanto possono circolare solo in Italia fino al 31 ottobre 2020 senza aver effettuato la prevista revisione.
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