Scatta oggi l’obbligo di indicare sull’etichetta del latte e di tutti i prodotti lattiero caseari realizzati in Italia la provenienza della materia prima. Una vera e propria sperimentazione, come ha ricordato il ministero delle Politiche Agricole, con la quale sarà possibile indicare con chiarezza al consumatore la provenienza delle materie prime di molti prodotti come latte UHT, burro, yogurt, mozzarella, formaggi e latticini.
Il provvedimento si applica al latte vaccino, ovicaprino, bufalino e di altra origine animale e segue l’entrata in vigore del decreto ‘Indicazione dell’origine in etichetta della materia prima per il latte e i prodotti lattieri caseari, in attuazione del regolamento UE firmato dai ministri delle Politiche Agricole Maurizio Martina e dello Sviluppo Economico Carlo Calenda e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.15 del 19 gennaio 2017.
“La situazione – sottolinea la Coldiretti – è più variegata per yogurt e formaggi anche perché il provvedimento prevede che sarà possibile, per un periodo non superiore a 180 giorni, smaltire le scorte con il sistema di etichettatura precedente anche per tenere conto della stagionatura”. Il provvedimento è scaturito dalla guerra del latte scatenata lo scorso anno dalla Coldiretti contro le speculazioni insostenibili sui prezzi alla stalla e sta portando a un sostanziale aumento dei compensi riconosciuti agli allevatori senza oneri per i consumatori.
“Con l’etichettatura di origine si dice finalmente basta all’inganno del falso Made in Italy con tre cartoni di latte a lunga conservazione su quattro venduti in Italia che sono stranieri, così come la metà delle mozzarelle sono fatte con latte o addirittura cagliate provenienti dall’estero, senza che questo sia stato obbligatorio fino ad ora riportarlo in etichetta”, ha affermato il presidente della Coldiretti Roberto Moncalvo.
Ma cosa cambia in concreto con l’obbligo? Il decreto prevede che il latte o i suoi derivati dovranno avere obbligatoriamente indicata l’origine della materia prima in etichetta in maniera chiara, visibile e facilmente leggibile.
Le diciture utilizzate saranno le seguenti: ‘Paese di mungitura: nome del Paese nel quale è stato munto il latte’ e ‘Paese di condizionamento o trasformazione’, ossia il nome del Paese in cui il prodotto è stato condizionato o trasformato il latte.
Qualora il latte o il latte utilizzato come ingrediente nei prodotti lattiero caseari sia stato munto, confezionato e trasformato nello stesso Paese, l’indicazione di origine può essere assolta con l’utilizzo di una sola dicitura: ad esempio ‘Origine del latte: Italia’. Se le fasi di confezionamento e trasformazione avvengono nel territorio di più Paesi, diversi dall’Italia, possono essere utilizzate, a seconda della provenienza, le seguenti diciture:
- ‘Latte di Paesi UE’: se la mungitura avviene in uno o più Paesi europei;
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‘Latte condizionato o trasformato in Paesi UE’: se queste fasi avvengono in uno o più Paesi europei;
Se le operazioni avvengono al di fuori dell’Unione Europea, verrà usata la dicitura ‘Paesi non UE’. Sono esclusi solo i prodotti Dop e Igp che hanno già disciplinari relativi anche all’origine e il latte fresco già tracciato.
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