Riceviamo e pubblichiamo quanto segnalato da un nostro lettore:
“Gentile redazione de La Voce di Maruggio, vi scrivo per segnalare un fatto particolarmente fastidioso, oltre che illegale. Ho notato che in moltissimi esercizi commerciali di Maruggio, ma a dir il vero anche nei paesi limitrofi, fanno pagare la tara contrariamente a quanto previsto dalle leggi vigenti. Spesso i clienti non dicono nulla, a volte per ignoranza, altre volte perché non se la sentono di reclamare, altre ancora perché ritengono di subire un danno di pochi centesimi in quanto si tratterebbe di pochi grammi. Più volte ho fatto notare che la merce va venduta a peso netto che non è legale farci pagare la tara ma la risposta del commesso/a è sempre la stessa “il contenitore ha un costo”. Ma forse ignorano o fanno finta di ignorare che il costo rientra tra le spese del commerciante che, se ritiene di non guadagnare abbastanza considerando anche questa spesa, deve aumentare il prezzo al pubblico.
Ho acquistato 200 grammi di prosciutto crudo al costo di 6 euro (3 euro l’etto), compresi 8 grammi della vaschetta che mi sono così costati 24 centesimi. Possono sembrare cifre da nulla ma non lo sono. Chi non rispetta questa legge fa concorrenza sleale nei confronti di chi invece la rispetta. Ad esempio chi vende una torta a 25 euro al chilo e rispetta la legge peso netto applica lo stesso prezzo di chi la vende ad un prezzo leggermente inferiore (23 euro) ma fa pagare la tara. Il secondo attira i clienti pubblicizzando un prezzo inferiore che in realtà inferiore non è”.
Lettera firmata
La nostra redazione risponde:
La legge numero 441 del 5 agosto 1981, entrata in vigore il 25 agosto 1982, è generalmente denominata “legge peso netto”. L’art. 1 della legge impone che la vendita delle merci, il cui prezzo sia fissato per unità di peso, deve essere effettuata a peso ed al netto della tara.
L’art. 2 della legge impone che la vendita al minuto ed a peso delle merci allo stato sfuso deve essere effettuata con bilance che consentano la visualizzazione diretta ed immediata del peso netto. Gli art. 3 e 4 riguardano la vendita all’ingrosso ed impongono che la merce si venda al netto.
L’articolo 5 della legge prevede che le bilance devono essere collocate nel locale di vendita in modo da consentire all’acquirente la visione libera e immediata del dispositivo indicatore del peso e della parte frontale e laterale della bilancia stessa.
Per l’inosservanza delle norme di cui agli art. 2 e 3 della L. 441/81 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 155,00 ad euro 516,00. Per la vendita all’ingrosso la sanzione amministrativa di cui al comma precedente è duplicata. In attuazione del D.Lgs. n. 112/1998, i rapporti relativi all’accertamento di infrazioni alla legge n. 441/81 non costituenti reato (amministrative), vanno trasmessi alla Camera di Commercio competente per territorio.
Le infrazioni alla L. 441/81 sono punite, oltre che con sanzioni amministrative, anche con sanzioni penali, “ove i fatti che concretano le infrazioni alle disposizioni della presente legge costituiscano reato”. La vendita di merci al lordo della tara può dar luogo anche alla violazione dell’art. 515 del codice penale (frode in commercio – reclusione fino a due anni o con la multa fino a 2.065 €).
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