La scuola sta ricominciando in tutta Italia e il Garante per la privacy ha ritenuto necessario stilare delle regole alle quali gli insegnanti e i presidi si devono attenere per non violare la sfera privata degli alunni e delle loro famiglie. Dagli scrutini alle gite scolastiche tutto è stato definito per proteggere i dati personali degli studenti.
TEMI IN CLASSE – Per quanto riguarda gli scritti, “non lede la privacy l’insegnante che assegna ai propri alunni lo svolgimento di temi in classe riguardati il loro mondo personale”, ma “sta invece nella sensibilità dell’insegnante, nel momento in cui gli elaborati vengono letti in classe, trovare l’equilibrio tra esigenze didattiche e tutela della riservatezza, specialmente se si tratta di argomenti delicati”.
CELLULARI E TABLET – Invece “l’uso di cellulari e smartphone è in genere consentito per fini strettamente personali, ad esempio per registrare le lezioni, e sempre nel rispetto delle persone”. Devono essere gli istituti scolastici a “decidere nella loro autonomia come regolamentare o se vietare del tutto l’uso dei cellulari. Non si possono diffondere immagini, video o foto sul web se non con il consenso delle persone riprese”.
RECITE E GITE SCOLASTICHE – Secondo quanto ha deciso il Garante “non violano la privacy le riprese video e le fotografie raccolte dai genitori durante le recite, le gite e i saggi scolastici”, però nel caso in cui “si intendesse pubblicarle o diffonderle in rete, anche sui social network, è necessario ottenere il consenso delle persone presenti nei video o nelle foto”.
RETTA E SERVIZIO MENSA – “E’ illecito pubblicare sul sito della scuola il nome e cognome degli studenti i cui genitori sono in ritardo nel pagamento della retta o del servizio mensa. Lo stesso vale per gli studenti che usufruiscono gratuitamente del servizio mensa in quanto appartenenti a famiglie con reddito minimo o a fasce deboli”.
TELECAMERE – “Si possono in generale installare telecamere all’interno degli istituti scolastici, ma devono funzionare solo negli orari di chiusura degli istituti e la loro presenza deve essere segnalata con cartelli. Se le riprese riguardano l’esterno della scuola, l’angolo visuale delle telecamere deve essere opportunamente delimitato. Le immagini registrare devono essere cancellate in generale dopo 24 ore”.
VOTI, SCRUTINI, ESAMI DI STATO – Il Garante conferma che “i voti dei compiti in classe e delle interrogazioni, gli esiti degli scrutini o degli esami di Stato sono pubblici”. “E’ necessario – però – nel pubblicare voti degli scrutini e degli esami nei tabelloni, che l’istituto eviti di fornire, anche indirettamente, informazioni sulle condizioni di salute degli studenti”.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – “Le scuole devono rendere noto alle famiglie e ai ragazzi, attraverso un’adeguata informativa, quali dati raccolgono e come li utilizzano”. Infatti “spesso le scuole utilizzano nella loro attivita’ quotidiana dati delicati – come quelli riguardanti le origini etniche, le convinzioni religiose, lo stato di salute – anche per fornire semplici servizi, come ad esempio la mensa” quindi, conclude il Garante, è bene ricordar che “nel trattare queste categorie di informazioni gli istituti scolastici devono porre estrema cautela, in conformità al regolamento sui dati sensibili adottato dal Ministero dell’istruzione. Famiglie e studenti hanno diritto di conoscere quali informazioni sono trattate dall’istituto scolastico, farle rettificare se inesatte, incomplete o non aggiornate”.
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