Parcheggio: occupazione suolo pubblico e multa per violazione del codice della strada a chi si prenota il posto auto con sedie, catene e altri ostacoli.
Trovare un parcheggio oggi è già difficile di per sé; a ciò si aggiunge anche la pratica – spesso impunita – di numerosi commercianti o proprietari di appartamenti che, per “conservarsi” il posto auto, sono soliti collocare sedie e cassette della frutta sul ciglio della strada. Ma è lecito prenotare il parcheggio? E cosa si rischia se si collocano degli ostacoli come catene, sedie e altri oggetti volti a scoraggiare l’uso del suolo pubblico? Certo, difficilmente l’automobilista si metterebbe a discutere con l’autore dell’illecito perché, anche ammettendo che la spunti, facile sarebbe la ritorsione. E nessuno rischia una ruota o la carrozzeria per una questione di principio. Tuttavia, quantomeno, la soddisfazione di denunciare alle autorità il comportamento illecito è sicuramente meno pericolosa. Vediamo dunque cosa prevede la legge per chi occupa la strada con una sedia, una cassetta o qualsiasi altro ostacolo.
Garantirsi il posto auto con sedie e carrelli è vietato?
Chi blocca un posto auto per tenerlo per sé commette due illeciti:
- una violazione amministrativa del codice della strada – quella di occupazione della sede stradale – la quale comporta una multa da 169 a 680 euro [1]. L’autore dell’opera abusiva può essere obbligato a rimuovere le recinzioni e gli ostacoli frapposti sulla sede stradale;
- un reato – quello di invasione di terreni o edifici – punito con la reclusione fino a due anni e una multa da 103 a 1.032 euro [2].
I due illeciti non sono alternativi, ma possono essere cumulati tra loro e, quindi, sanzionati entrambi nello stesso tempo. Come infatti ha chiarito più volte la Cassazione [3] le due norme agiscono su piani diversi: la prima a tutela della sicurezza della circolazione stradale, l’altra a difesa del patrimonio (in questo caso quello pubblico).
Affinché però si possa realizzare il reato è necessario che l’intenzione del colpevole sia quella di realizzare una stabile occupazione, cosa che potrebbe ricorrere in presenza di due pali metallici piantati con il cemento o altro supporto fisso dentro la strada e collegati da una catena. La sedia certo dimostra una finalità meramente transitoria e occasionale [4].
note
[1] Art. 20 co, 1 e 4, cod. str.: occupazione della sede stradale. «1. Sulle strade di tipo A), B), C) e D) è vietata ogni tipo di occupazione della sede stradale, ivi compresi fiere e mercati, con veicoli, baracche, tende e simili; sulle strade di tipo E) ed F) l’occupazione della carreggiata può essere autorizzata a condizione che venga predisposto un itinerario alternativo per il traffico ovvero, nelle zone di rilevanza storico-ambientale, a condizione che essa non determini intralcio alla circolazione». «4. Chiunque occupa abusivamente il suolo stradale, ovvero, avendo ottenuto la concessione, non ottempera alle relative prescrizioni, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 169 a Euro 680».
FONTE: laleggepertutti.it
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