Le culture per essere considerate prospettive di sviluppo devono avere alla base un assetto giuridico. Altrimenti il tutto diventa una questione “dilettantistica”. Il Legame tra il Testo Unico sui beni culturali, il Codice del 2005 e la Riforma Franceschini sui beni culturali vive di un naturale modello dialettico sul piano del diritto. L’ art.9 della Costituzione Italiana recita: “La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della nazione”. Perchè si arriva alla Riforma Franceschini e come?
La riflessione importante che ci introduce in un contesto in cui il patrimonio, questo patrimonio definito successivamente come Bene Culturale, è il patrimonio di un Paese e quindi di una intera comunità diventa articolata. Quando si parla di tali problemi si focalizza l’interesse su due aspetti precipui: la conservazione e la fruizione o meglio come giuridicamente vengono definiti: la “esigenza della conservazione” e la “pubblica fruizione”. Aspetti fondamentali che fanno del Bene culturale un patrimonio non solo di cose, di oggetti, di reperti, ma un patrimonio di valori nei quali la memoria ( quindi la conservazione ) ci aiuta al rispetto e contemporaneamente ci aiuta a leggere la storia e con la storia i fenomeni e le stagioni della civiltà.
Quando si parla di patrimonio culturale si parla anche di leggi, si parla di aspetti giuridici, di applicazioni di riforme e di ordinamenti, come si può ben notare dal Testo Unico sui Beni Culturali. Per molti anni, comunque, questo patrimonio è stato governato dalle leggi 1 giugno 1939, n.1089 e 29 giugno 1939, n. 1497. Leggi che hanno fatto la storia dei Beni culturali. Nella prima si parla di tutela delle cose d’interesse artistico e storico mentre nella seconda di protezione delle bellezze naturali. Si giunge a questa “riforma” definita anche “Riforma Bottai” dal nome dell’allora ministro della Educazione Nazionale dopo diversi iter.
Ci fu un primo avvio, nella storia moderna (si farà cenno più avanti ad altri riferimenti giuridici e storici più remoti) che mise in moto una iniziativa legislativa riguardante il patrimonio in questione già nel 1872, ma si giunse ad una legge soltanto nel 1902, la quale (legge 12 giugno 1902, n.185 ) costituì la prima legge di tutela storico – artistica nel diritto italiano. Successivamente ci si rese conto che c’era bisogno di ulteriori riforme e si emanò una nuova legge organica nel 1909 (20 giugno 1909, n.364 ).
Se nella legge del 1902, comunque, il testo presentava diverse insufficienze come quella delle esportazioni, le quali si concedevano con molta facilità, in quella del 1909 si definì uno statuto abbastanza considerevole. Ed è proprio in questa legge che si comincia a discutere e a porre dei seri punti sulla conservazione, sulla tutela e sulla disciplina della ricerca archeologica . In seguito ci furono alcuni Regi Decreti che puntualizzarono aspetti e norme riguardanti la legge del 1909. Infine la legge del 1939, la 1089, sostituì quella del 1909.
Il dibattito sui beni culturali, ieri come oggi, è un dibattito aperto che coinvolge diversi interessi e porta sullo scenario varie problematiche. Ma questo dibattito proviene da molto lontano anche se soltanto recentemente sono entrati in gioco nuovi bisogni e nuove risposte. Il dibattito , nel corso dei secoli, è stato vivacizzato da determinate forme di culture che hanno poi espresso dei modelli culturali tout court.
Certamente intorno a questi modelli ruotava un progetto politico, il quale si legava ad concezione della conservazione intesa secondo un programma ideologico. Nel corso degli anni si sono consumati numerosi conflitti sino ad arrivare a considerare la conservazione stessa come servizio pubblico. Mentre il patrimonio colturale costituisce, secondo Andrea Emiliani, Beni artistici e culturali, Alfa 1978, “un enorme ponte che lega il particolare all’universale, il luogo e la sua scienza ad una cultura dei valori ecumenici “. Tutto questo perché il patrimonio culturale, sempre secondo Emiliani, ” non è cosa separata dalla nostra vita, ed anzi si potrebbe ben definire il nostro stesso modo di vivere”.
Il dibattito, si diceva, ha radici antiche. Storicamente si fa riferimento, come si è già detto, ad alcune normative. Il 1902, il 1909 e il 1939 e i successivi provvedimenti. Ma, se si vuole insistere su cesellature storiche, c’è da dire che è alla fine del 1500 che si avverte la necessità di emanare alcuni provvedimenti. Per esempio risale al 30 maggio del 1571 una legge che riguardava le provincie Toscane, in cui si fa divieto di rimuovere le memorie esistenti in edifici pubblici e privati. Risale al 5 ottobre 1624 un provvedimento riferito alle provincie romane in cui si proibisce di estrarre antichità dallo Stato Pontificio e tale proibizione è del Cardinale Aldobrandini.
Risale al 25 settembre del 1755 un provvedimento riferito alle provincie meridionali in cui si vieta la esportazione dei monumenti e al 1822 le leggi sulla conservazione e sugli scavi. Dalla fine del 1500 sono stati emanati numerosi provvedimenti riguardanti i diversi campi del patrimonio storico e artistico: dai provvedimenti sulle esportazioni ( il primo risale al 1597) a quelli sugli scavi e sui ritrovamenti ( il primo risale al 1624 ), dai provvedimenti sugli edifici antichi ( il primo risale al 1726 ) a quelli riguardanti l’attività di tutela sulle medaglie e sulle monete ( il primo risale al 1704 ); dalle antiche strade ( 1750 il primo provvedimento) alle pietre dure e alla tutela sulle armi e insegne ; dai manoscritti e libri ( il primo provvedimento porta la data del 1704 ) alla proprietà della chiesa ; dal restauro (1745 primo provvedimento) al catalogo , all’inventario alla notifica, ai musei, agli organi di tutela. È un dibattito questo che ha toccato aspetti specifici all’interno degli Stati italiani dalla fine del Cinquecento in poi.
Un dibattito che ha permesso di sviluppare diverse discussioni nel corso degli anni successivi fino ad arrivare, appunto, al 1939. La 1089 del 1939 nasce sulla base di precedenti discussioni. Siamo nella geopolitica giuridica dell’incipit di una riforma moderna sui beni culturali. La Riforma Franceschini ha bene assorbito la costituzionalità di questi ordinamenti ed è bene osservare che si è giunti ad una completezza della visione dei beni culturali attraversando sia il Testo Unico che lo stesso Codice. Una Riforma moderna e intelligente nel quadro giuridico internazionale.
Micol Bruni
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